Rigettato il ricorso proposto da un dipendente di Poste Italiane S.p.A., avverso una sentenza emessa della Corte d’Appello di Bari. La società, a seguito di un accertamento investigativo, aveva evidenziato che lo stesso dipendente, il quale aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della L.104/1992 per assistere la madre, si era invece intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia.
L’utilizzo dei permessi per fini personali e la mancata assistenza al congiunto disabile costituisce grave violazione di legge e comporta il licenziamento per giusta causa.
Con L’Ordinanda n.17102 del 16 giugno 2021 la Corte di Cassazione ribadisce il consolidato principio di legittimità espresso dalla giurisprudenza e in forza del quale gli ermellini ritenevano quindi corretta l’applicazione della sanzione espulsiva (prevista dall’art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori) in caso di violazioni dolosamente gravi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo. I Giudici reputano quindi lecito il ricorso ad una attività investigativa specializzata in relazione alla verifica della sussistenza di atti illeciti. In questo caso il dipendente integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
intellego interviene su tutto il territorio nazionale per acquisire le prove della condotta fraudolenta del dipendente ostensibili davanti all’Autorità Giudiziaria competente.
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